Art. 8 · Compiti

Art. 8

Compiti

In vigore dal 14 set 2016
Compiti 1.   Al fine di contribuire a un controllo di frontiera e a un rimpatrio efficace, elevato e di livello uniforme, l'Agenzia svolge i seguenti compiti: a) monitora i flussi migratori e svolge analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere; b) effettua una valutazione della vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità e della preparazione degli Stati membri a fronteggiare minacce e sfide alle frontiere esterne; c) monitora la gestione delle frontiere esterne tramite i funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri; d) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale; e) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fronteggiano sfide specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale; f) fornisce, assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare che possono verificarsi nel corso di operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere; g) istituisce e dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea, compresa una riserva di reazione rapida, da dispiegare durante le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione; h) istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio; i) nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi: i) dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea e attrezzatura tecnica per fornire assistenza nelle operazioni di selezione (screening), raccolta di informazioni (debriefing), identificazione e rilevamento delle impronte digitali; ii) stabilisce una procedura di orientamento e informazione iniziale in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso, in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e le autorità nazionali; j) sostiene lo sviluppo di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale; k) impiega l'attrezzatura e le guardie di frontiera necessarie e altro personale competente della riserva di reazione rapida per l'esecuzione pratica delle misure da adottare in una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne; l) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere all'obbligo di rimpatriare i rimpatriandi, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio; m) nell'ambito dei rispettivi mandati delle agenzie interessate, collabora con Europol ed Eurojust e assiste gli Stati membri che in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne nella lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera e al terrorismo; n) costituisce gruppi di osservatori e scorte per i rimpatri forzati e specialisti in materia di rimpatrio; o) costituisce e dispiega squadre europee di intervento per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio; p) assiste gli Stati membri nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, di altro personale competente e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione; q) partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento; r) sviluppa e gestisce, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della decisione quadro 2008/977/GAI, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti nella gestione delle frontiere esterne, sull'immigrazione illegale e sul rimpatrio, in stretta collaborazione con la Commissione, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione, e la rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio (30); s) presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire EUROSUR e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di EUROSUR conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013; t) coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera, come stabilito all', fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali; u) assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione tecnica e operativa tra loro negli ambiti disciplinati dal presente regolamento; 2.   Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi qualora tale cooperazione sia compatibile con i compiti dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a rischio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia in merito a tale cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne e in materia di rimpatri. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione in merito a tali questioni regolarmente e almeno una volta all'anno. 3.   L'Agenzia svolge attività di comunicazione di propria iniziativa negli ambiti che rientrano nel suo mandato. Essa fornisce al pubblico informazioni precise ed esaustive sulle sue attività. Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1, in particolare mediante la divulgazione di informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il raggiungimento dell'obiettivo delle operazioni. Le attività di comunicazione sono svolte fatto salvo l' e in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
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