Art. 72
Meccanismo di denuncia
In vigore dal 14 set 2016
Meccanismo di denuncia
1. L'Agenzia, in collaborazione con il responsabile dei diritti fondamentali, adotta le misure necessarie a istituire un meccanismo di denuncia in conformità al presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia.
2. Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni del personale che partecipa a un'operazione congiunta, a un progetto pilota, a un intervento rapido alle frontiere, al dispiegamento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, a un'operazione di rimpatrio o a un intervento di rimpatrio, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o la parte che rappresenta tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia.
3. Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili.
4. Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto a una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità delle denunce, registra le denunce ricevibili, inoltra le denunce ricevute al direttore esecutivo, trasmette le denunce riguardanti i membri delle squadre allo Stato membro di appartenenza, informa l'autorità o l'organo competenti in materia di diritti fondamentali di uno Stato membro nonché registra e assicura il seguito dato alla denuncia dall'Agenzia o da detto Stato membro.
5. In conformità con il diritto a una buona amministrazione, se una denuncia è ricevibile, il denunciante è informato del fatto che la denuncia è stata registrata, che è stata avviata una valutazione e che riceverà una risposta non appena sarà disponibile. Se la denuncia è trasmessa alle autorità o agli organi nazionali, il denunciante ne riceve le informazioni di contatto. Se la denuncia non è ricevibile, il denunciante è informato dei motivi e riceve, ove possibile, informazioni sulle soluzioni alternative per affrontare il suo problema.
Ogni decisione è redatta per iscritto ed è motivata.
6. Nel caso di una denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, in consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali, comprese misure disciplinari se necessario. Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali, entro un termine stabilito, i risultati e il seguito dato dall'Agenzia alla denuncia, comprese le misure disciplinari se necessario.
Se la denuncia è connessa a questioni relative alla protezione dei dati, il direttore esecutivo coinvolge il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati concludono per iscritto un protocollo d'intesa, precisando la ripartizione dei loro compiti e la cooperazione in relazione alle denunce ricevute.
7. In caso di denuncia registrata nei confronti di una guardia di frontiera di uno Stato membro ospitante o di un membro delle squadre, compresi un membro distaccato della squadra o un esperto nazionale distaccato, lo Stato membro di appartenenza assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari o altre misure in conformità del diritto nazionale. Lo Stato membro interessato riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato alla denuncia entro un determinato periodo e successivamente, se necessario, a intervalli regolari. L'Agenzia dà seguito alla questione se non riceve alcuna informazione in proposito dallo Stato membro interessato.
8. Qualora sia stata accertata una violazione dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale da parte di una guardia di frontiera o di un esperto nazionale distaccato, l'Agenzia può chiedere allo Stato membro di allontanare immediatamente la guardia di frontiera o l'esperto nazionale distaccato dall'attività dell'Agenzia o dalla riserva di reazione rapida.
9. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati e il seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri. L'Agenzia include nella sua relazione annuale informazioni riguardanti il meccanismo di denuncia.
10. Il responsabile dei diritti fondamentali, in conformità delle disposizioni indicate nei paragrafi da 1 al 9 e dopo aver consultato il forum consultivo, elabora un modulo di denuncia standardizzato che richiede informazioni dettagliate e specifiche sull'asserita violazione di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali elabora altresì qualsiasi altra regola specifica, se del caso. Il responsabile dei diritti fondamentali sottopone tale modulo e tali altre regole specifiche, se del caso, al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione.
L'Agenzia provvede a che le informazioni inerenti alla possibilità di presentare denuncia e alla relativa procedura siano prontamente disponibili, anche per le persone vulnerabili. Il modulo di denuncia standardizzato è reso disponibile sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia, nelle lingue che i cittadini di paesi terzi comprendono o che ragionevolmente si suppone comprendano. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato.
11. I dati personali contenuti in una denuncia devono essere gestiti e trattati dall'Agenzia, incluso il responsabile dei diritti fondamentali, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e dagli Stati membri a norma della direttiva 95/46/CE e della decisione quadro 2008/977/GAI.
Ogniqualvolta un denunciante presenta una denuncia, si considera che esso acconsenta al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Agenzia e del responsabile dei diritti fondamentali ai sensi dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
Al fine di tutelare gli interessi dei denuncianti, le denunce devono essere trattate in maniera riservata dal responsabile dei diritti fondamentali conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, a meno che il denunciante non rinunci esplicitamente al diritto alla riservatezza. Quando i denuncianti rinunciano al diritto alla riservatezza si considera che essi accettano che il responsabile dei diritti fondamentali o l'Agenzia ne divulghino l'identità alle autorità o agli organi competenti in relazione alla questione oggetto della denuncia, se del caso.
Storico versioni
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