Art. 71 · Responsabile dei diritti fondamentali

Art. 71

Responsabile dei diritti fondamentali

In vigore dal 14 set 2016
Responsabile dei diritti fondamentali 1.   Un responsabile dei diritti fondamentali è nominato dal consiglio di amministrazione. È incaricato di contribuire alla strategia dell'Agenzia in materia di diritti fondamentali, di monitorarne la conformità a tali diritti e di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali. 2.   Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e collabora con il forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali. 3.   Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità degli e dell', paragrafo 4. Ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.
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