Art. 68
Funzioni e poteri del direttore esecutivo
In vigore dal 14 set 2016
Funzioni e poteri del direttore esecutivo
1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, che è totalmente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Ferme restando le rispettive competenze delle istituzioni dell'Unione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni. Ciò include informazioni sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione annuale di attività relativa alle attività dell'Agenzia nell'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sulla programmazione pluriennale dell'Agenzia o su qualsiasi altra questione connessa alle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo rilascia inoltre una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo, ove richiesto, e lo informa regolarmente.
3. Il direttore esecutivo è responsabile della preparazione e attuazione delle decisioni strategiche adottate dal consiglio di amministrazione e dell'adozione delle decisioni connesse alle attività operative dell'Agenzia in conformità del presente regolamento. Il direttore esecutivo è investito delle funzioni e dei poteri seguenti:
a)
proporre, preparare e attuare le decisioni strategiche e i programmi e le attività adottati dal consiglio di amministrazione nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;
b)
adottare tutte le iniziative opportune, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire la gestione e il funzionamento quotidiani dell'Agenzia, conformemente al presente regolamento;
c)
preparare ogni anno il documento di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
d)
preparare ogni anno la relazione annuale di attività sulle attività dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione;
e)
redigere un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell' ed eseguire il bilancio a norma dell';
f)
delegare i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, lettera n);
g)
adottare una raccomandazione relativa a misure in conformità dell', paragrafo 6, ivi comprese decisioni che propongono agli Stati membri di avviare e realizzare operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere o un'altra azione di cui all', paragrafo 2;
h)
valutare, approvare e coordinare le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte o agli interventi rapidi alle frontiere conformemente all', paragrafo 3;
i)
valutare, approvare e coordinare le richieste degli Stati membri relative a operazioni congiunte di rimpatrio o a interventi di rimpatrio conformemente agli ;
j)
provvedere all'attuazione dei piani operativi di cui agli e all', paragrafo 4;
k)
valutare la richiesta di assistenza da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione presentata da uno Stato membro e valutare le necessità di quest'ultimo, di concerto con le pertinenti agenzie dell'Unione in conformità dell', paragrafo 2;
l)
assicurare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di cui all', paragrafo 1;
m)
revocare il finanziamento delle attività in conformità dell';
n)
valutare i risultati delle attività in conformità dell';
o)
individuare il numero minimo di attrezzature tecniche necessarie a soddisfare il fabbisogno dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di operazioni congiunte, il dispiegamento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni e gli interventi di rimpatrio, in conformità dell', paragrafo 5;
p)
preparare un piano di azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di audit e delle valutazioni interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF e informare la Commissione, su base semestrale, nonché, periodicamente, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo in merito ai progressi compiuti;
q)
tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
r)
elaborare una strategia antifrode dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione.
4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.
5. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
Storico versioni
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