Art. 66 · Riunioni

Art. 66

Riunioni

In vigore dal 14 set 2016
Riunioni 1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. 2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 4.   L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione può invitare un rappresentante delle istituzioni, degli organi, degli organismi e dei servizi dell'Unione competenti. 6.   Il consiglio di amministrazione può invitare a presenziare alle riunioni in veste di osservatore, conformemente al suo regolamento interno, qualsiasi altra persona il cui parere possa presentare un interesse. 7.   I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. 8.   L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.
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