Art. 65 · Presidenza del consiglio di amministrazione

Art. 65

Presidenza del consiglio di amministrazione

In vigore dal 14 set 2016
Presidenza del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri aventi diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni. 2.   Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. Nel rispetto della presente disposizione, la durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è prorogabile una volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1624:oj#art-65