Art. 64 · Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale

Art. 64

Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale

In vigore dal 14 set 2016
Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale 1.   Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma annuale per l'anno successivo basato su un progetto presentato dal direttore esecutivo che tiene conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione trasmette tale documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 2.   Il documento di cui al paragrafo 1 diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale. Se necessario, è adeguato di conseguenza. 3.   La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva per il medio e lungo termine, compresi gli obiettivi, i risultati attesi, gli indicatori di risultato e la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione pluriennale definisce le aree strategiche di intervento e illustra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi. Essa comprende una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché le azioni connesse a tale strategia. 4.   La programmazione pluriennale è attuata attraverso programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito di una valutazione condotta ai sensi dell'. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo. 5.   Il programma di lavoro annuale contiene una descrizione delle attività da finanziare, comprendente gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Esso contiene inoltre un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. 6.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo il programma legislativo dell'Unione nei pertinenti settori della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio. 7.   Quando, dopo l'adozione di un programma di lavoro annuale, all'Agenzia è affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale. 8.   Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura che si applica all'adozione del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.
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