Art. 62
Funzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 14 set 2016
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione compete l'adozione delle decisioni strategiche dell'Agenzia in conformità del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione:
a)
nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell';
b)
nomina il vicedirettore esecutivo su proposta del direttore esecutivo ai sensi dell';
c)
adotta decisioni sulla realizzazione della valutazione delle vulnerabilità ai sensi dell', paragrafi 1 e 8, le decisioni che stabiliscono misure ai sensi dell', paragrafo 8 sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto;
d)
adotta decisioni sull'istituzione di un modello comune di analisi integrata del rischio ai sensi dell', paragrafo 1;
e)
adotta decisioni sulla natura e sulle modalità dell'impiego di funzionari di collegamento negli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 2;
f)
adotta una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere ai sensi dell', paragrafo 2;
g)
adotta una decisione sui profili e sul numero complessivo delle guardie di frontiera o dell'altro personale competente da mettere a disposizione delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea ai sensi dell', paragrafo 2;
h)
adotta, ai sensi dell', paragrafo 4, e a maggioranza di tre quarti dei membri con diritto di voto, una decisione sui profili e sul numero minimo delle guardie di frontiera o dell'altro personale competente corrispondenti a tali profili da mettere a disposizione della riserva di reazione rapida di squadre della guardia di frontiera e costiera europea;
i)
adotta una relazione annuale di attività sulle attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e la trasmette entro il 1o luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
j)
entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, un documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale dell'Agenzia e il suo programma di lavoro per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
k)
predispone procedure per l'adozione da parte del direttore esecutivo di decisioni in merito ai compiti tecnici e operativi dell'Agenzia;
l)
adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma della sezione 5 del presente capo;
m)
esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo, di concerto con il direttore esecutivo;
n)
stabilisce il proprio regolamento interno;
o)
stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia;
p)
adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
q)
adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
r)
ai sensi del paragrafo 8, esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
s)
adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
t)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;
u)
adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all', paragrafo 3, secondo comma;
v)
nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;
w)
decide in merito a una metodologia comune per la valutazione delle vulnerabilità, inclusi i criteri oggettivi in virtù dei quali l'Agenzia effettua la valutazione delle vulnerabilità, la frequenza di tali valutazioni e come effettuare valutazioni consecutive delle vulnerabilità;
x)
decide in merito alla valutazione e al monitoraggio rafforzati di uno Stato membro di cui all', paragrafo 2;
y)
nomina il responsabile dei diritti fondamentali ai sensi dell', paragrafo 1;
z)
approva gli accordi di lavoro con i paesi terzi.
La relazione annuale di attività di cui al punto i) è pubblica.
3. Le proposte di decisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 2 relative ad attività specifiche dell'Agenzia da svolgere alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.
4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca.
5. Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione ad attività specifiche.
Il consiglio di amministrazione delibera caso per caso a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione valuta se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca alla realizzazione dell'attività in questione. Nella decisione è stabilito il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione svolte dall'Agenzia.
7. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto che assista il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e che prenda certe decisioni provvisorie e urgenti per conto del consiglio di amministrazione, qualora necessario. Il comitato esecutivo non adotta decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi o dei tre quarti in seno al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può delegare determinati compiti chiaramente definiti al comitato esecutivo, in particolare quando ciò migliora l'efficacia dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione non può delegare al comitato esecutivo compiti collegati a decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi o dei tre quarti in seno al consiglio di amministrazione.8.
8. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo. Può quindi esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Storico versioni
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