Art. 6 · Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Art. 6

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

In vigore dal 14 set 2016
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 1.   Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è il nuovo nome dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004. Le sue attività sono basate sul presente regolamento. 2.   Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399. 3.   L'Agenzia contribuisce a un'applicazione continua e uniforme della legislazione dell'Unione, compreso l'acquis dell'Unione in materia di diritti fondamentali, a tutte le frontiere esterne dell'Unione. Il suo contributo include lo scambio di buone prassi.
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