Art. 57 · Accordo di sede

Art. 57

Accordo di sede

In vigore dal 14 set 2016
Accordo di sede 1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, al vicedirettore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai loro familiari sono stabilite in un accordo di sede fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. 2.   L'accordo di sede è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione, e al più tardi del 7 aprile 2017. 3.   Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.
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