Art. 52 · Collaborazione con le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali

Art. 52

Collaborazione con le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali

In vigore dal 14 set 2016
Collaborazione con le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e con le organizzazioni internazionali 1.   L'Agenzia coopera con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione, il servizio europeo per l'azione esterna, l'EASO, Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché con altri organi, organismi e servizi dell'Unione, nei settori contemplati dal presente regolamento, e in particolare con gli obiettivi di affrontare meglio le sfide migratorie nonché prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo A tal fine, l'Agenzia può cooperare con organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal presente regolamento. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge nel quadro di accordi di lavoro conclusi con gli organismi di cui al paragrafo 1. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. In ogni caso, l'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito a tali accordi. 3.   L'Agenzia coopera con la Commissione, e se del caso, con gli Stati membri, nelle attività di cui al presente regolamento. Sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento, essa si impegna a tale cooperazione anche in attività relative al settore doganale, compresa la gestione del rischio, qualora tali attività possano favorirsi a vicenda. Tale cooperazione lascia impregiudicate le competenze esistenti della Commissione e degli Stati membri. 4.   Le istituzioni, gli organi, gli organismi e i servizi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 usano le informazioni ricevute dall'Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e fintanto che rispettino i diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. La trasmissione ulteriore e ogni altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre istituzioni, organi, organismi e, servizi dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici riguardanti lo scambio di dati personali, nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell'Agenzia deve rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli da 45 a 49. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'istituzione, l'organo, l'organismo o il servizio dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia. 5.   L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori dalle istituzioni, organi, organismi e servizi dell'Unione o da organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività, in particolare alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, alle analisi del rischio e alla formazione, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non comprometta la sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle analisi del rischio e alla formazione può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, la partecipazione di osservatori è subordinata all'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.
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