Art. 50 · Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Art. 50

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

In vigore dal 14 set 2016
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate 1.   L'Agenzia applica le norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. Tali norme si applicano, fra l'altro, allo scambio, al trattamento e alla conservazione di informazioni classificate. 2.   L'Agenzia applica i principi di sicurezza adottati in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate quali definiti nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 e da quest'ultima attuati. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione di tali principi di sicurezza. 3.   La classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo. Le informazioni e i documenti inviati al Parlamento europeo a norma del presente regolamento sono trasmessi e trattati conformemente alle norme riguardanti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.
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