Art. 48 · Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio

Art. 48

Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio

In vigore dal 14 set 2016
Trattamento dei dati personali nel contesto delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio 1.   Quando svolge i suoi compiti di organizzazione e coordinamento delle operazioni di rimpatrio e conduce interventi di rimpatrio, l'Agenzia può trattare i dati personali dei rimpatriandi. 2.   I dati personali trattati dall'Agenzia sono strettamente limitati ai dati personali che sono necessari ai fini dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio. 3.   I dati personali sono cancellati non appena sia stato conseguito lo scopo per il quale sono stati raccolti, e al più tardi 30 giorni dopo il termine dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio. 4.   Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati personali dei rimpatriandi al vettore, l'Agenzia può procedere a tale trasmissione.
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