Art. 46
Finalità del trattamento dei dati personali
In vigore dal 14 set 2016
Finalità del trattamento dei dati personali
1. L'Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:
a)
lo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione a norma dell';
b)
lo svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio a norma dell';
c)
la facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, l'EASO, Europol o Eurojust conformemente all';
d)
l'analisi del rischio da parte dell'Agenzia conformemente all';
e)
l'identificazione e la localizzazione delle navi nel quadro di EUROSUR conformemente all';
f)
compiti amministrativi.
2. Qualsiasi trattamento di dati personali di cui al paragrafo 1 rispetta il principio di proporzionalità ed è strettamente limitato ai dati personali necessari per le finalità di cui a tale paragrafo.
3. Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. L'Agenzia può trattare tali dati personali per una finalità diversa altresì prevista dal paragrafo 1 solo se autorizzata dal fornitore delle informazioni.
4. Gli Stati membri e le altre agenzie dell'Unione possono indicare, al momento del trasferimento di dati personali, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, essi ne informano l'Agenzia. L'Agenzia si conforma a tali limitazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1624:oj#art-46