Art. 45 · Protezione dei dati

Art. 45

Protezione dei dati

In vigore dal 14 set 2016
Protezione dei dati 1.   Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia. 2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati. 3.   Fatti salvi gli , l'Agenzia può trattare i dati personali per scopi amministrativi. 4.   Fatto salvo l', sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti, comprese le organizzazioni internazionali, dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.
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