Art. 41
Documento di accreditamento
In vigore dal 14 set 2016
Documento di accreditamento
1. L'Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia ai membri delle squadre un documento, redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, che identifica il titolare e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro delle squadre:
a)
nome e nazionalità;
b)
grado o funzione;
c)
una fotografia digitale recente; nonché
d)
i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione.
2. Il documento è restituito all'Agenzia al termine dell'operazione congiunta, del dispiegamento di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, del progetto pilota, dell'intervento rapido alle frontiere, dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio.
Storico versioni
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