Art. 37 · Ricerca e innovazione

Art. 37

Ricerca e innovazione

In vigore dal 14 set 2016
Ricerca e innovazione 1.   L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche al Parlamento europeo, agli Stati membri e alla Commissione conformemente all'. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio. 2.   L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione. 3.   L'Agenzia attua le parti del programma quadro per la ricerca e l'innovazione che riguardano la sicurezza delle frontiere. A tal fine, e qualora la Commissione le abbia delegato i pertinenti poteri, l'Agenzia svolge i seguenti compiti: a) la gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione; b) l'adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma; c) la fornitura di sostegno all'attuazione dei programmi. 4.   L'Agenzia può pianificare e attuare progetti pilota concernenti le materie oggetto del presente regolamento.
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