Art. 36
Formazione
In vigore dal 14 set 2016
Formazione
1. L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri e, se del caso, dell'EASO e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sviluppa specifici strumenti formativi, incluse formazioni specifiche in materia di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili, e fornisce alle guardie di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con dette guardie di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.
2. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per assicurare che tutte le guardie di frontiera e gli altri membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, come anche il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e, se del caso, la ricerca e il soccorso, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia.
3. L'Agenzia finanzia al 100 % la formazione delle guardie di frontiera che compongono la riserva di reazione rapida di cui all', paragrafo 5, ai fini della loro partecipazione alla riserva.
4. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli . L'Agenzia assicura che il proprio personale e tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, abbiano ricevuto una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia.
5. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare. Il programma comune di base mira a promuovere gli standard più elevati e le migliori prassi nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di gestione delle frontiere. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo e del responsabile dei diritti fondamentali. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione organizzati per le rispettive guardie di frontiera nazionali e il personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.
6. L'Agenzia offre inoltre al personale dei servizi nazionali competenti degli Stati membri e, se del caso, di paesi terzi, corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.
7. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.
8. L'Agenzia istituisce un programma di scambi inteso a consentire alle guardie di frontiera che partecipano alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e al personale che prende parte alle squadre di intervento per i rimpatri di acquisire conoscenze o competenze specifiche grazie alle esperienze e alle buone prassi applicate all'estero, lavorando con le guardie di frontiera e il personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri in uno Stato membro diverso dal proprio.
Storico versioni
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