Art. 30 · Riserva di scorte per i rimpatri forzati

Art. 30

Riserva di scorte per i rimpatri forzati

In vigore dal 14 set 2016
Riserva di scorte per i rimpatri forzati 1.   L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all', paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono state formate conformemente all' del presente regolamento. 2.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, determina il profilo e il numero delle scorte per i rimpatri forzati da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito. La riserva include scorte per i rimpatri forzati dotate di competenze specifiche in materia di protezione dei minori. 3.   Il contributo di scorte per i rimpatri forzati da parte degli Stati membri, nelle operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia le scorte per i rimpatri forzati per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio. 4.   L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte alle operazioni e agli interventi di rimpatrio. Essa mette a disposizione scorte per i rimpatri forzati dotate di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori. 5.   Le scorte per i rimpatri forzati restano soggette alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.
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