Art. 3 · Guardia di frontiera e costiera europea

Art. 3

Guardia di frontiera e costiera europea

In vigore dal 14 set 2016
Guardia di frontiera e costiera europea 1.   L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») e le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, costituiscono la guardia di frontiera e costiera europea. 2.   L'Agenzia, con decisione del consiglio di amministrazione e su proposta del direttore esecutivo, definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere. L'Agenzia tiene conto, ove giustificato, della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro ubicazione geografica. Detta strategia deve essere conforme all'. Essa promuove e sostiene l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri. 3.   Le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere. Dette strategie nazionali devono essere coerenti con l' e con la strategia di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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