Art. 29
Riserva di osservatori del rimpatrio forzato
In vigore dal 14 set 2016
Riserva di osservatori del rimpatrio forzato
1. L'Agenzia, previa consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali, costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi competenti, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell', paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all' del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero complessivo. Gli Stati membri sono responsabili del contributo alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito. La riserva include osservatori del rimpatrio forzato dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.
3. Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro osservatori del rimpatrio forzato, a operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia gli osservatori del rimpatrio forzato per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.
4. L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli osservatori del rimpatrio affinché monitorino, per loro conto, il corretto svolgimento dell'operazione di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio per la loro intera durata. Essa mette a disposizione osservatori del rimpatrio forzato dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.
5. Gli osservatori del rimpatrio forzato restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.
Storico versioni
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