Art. 28
Operazioni di rimpatrio
In vigore dal 14 set 2016
Operazioni di rimpatrio
1. Senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio e in conformità della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni. L'Agenzia può, di propria iniziativa, proporre agli Stati membri di coordinare o organizzare operazioni di rimpatrio.
2. Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza mensile, della loro previsione indicativa del numero di rimpatriandi e dei paesi terzi di rimpatrio relativamente alle pertinenti operazioni di rimpatrio su scala nazionale, e delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia predispone un piano operativo dinamico inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzatura tecnica. L'Agenzia può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, inserire nel piano operativo dinamico le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo dinamico.
3. L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria, o su richiesta degli Stati membri partecipanti, o sulla base di una sua proposta, e assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di rimpatrio. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell' o del sistema nazionale di monitoraggio dello Stato membro partecipante sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.
4. Il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano per le operazioni di rimpatrio collettivo. Il direttore esecutivo e lo o gli Stati membri partecipanti concordano il piano di rimpatrio che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione di rimpatrio collettivo, tenendo conto delle implicazioni per i diritti fondamentali e dei rischi che tali operazioni comportano. Eventuali modifiche o adattamenti di tale piano sono subordinati al consenso delle parti di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo.
5. Il piano di rimpatrio delle operazioni di rimpatrio collettivo è vincolante per l'Agenzia e per ogni Stato membro partecipante. Esso copre tutte le misure necessarie per la realizzazione dell'operazione di rimpatrio collettivo.
6. Ciascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell', paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato è svolto dall'osservatore del rimpatrio forzato sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e riguarda l'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio. L'osservatore del rimpatrio forzato presenta una relazione su ogni operazione di rimpatrio forzato al direttore esecutivo, al responsabile dei diritti fondamentali e alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione. Se del caso, è assicurato un seguito adeguato da parte, rispettivamente, del direttore esecutivo e delle autorità nazionali competenti.
7. Qualora l'Agenzia nutra preoccupazioni circa il rispetto dei diritti fondamentali relativamente a un'operazione di rimpatrio, essa comunica tali preoccupazioni agli Stati membri partecipanti e alla Commissione.
8. Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni di rimpatrio. Ogni sei mesi il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione dettagliata su tutte le operazioni di rimpatrio effettuate nel semestre precedente, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle future operazioni di rimpatrio. Il direttore esecutivo inserisce tale analisi nella relazione annuale delle attività dell'Agenzia.
9. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio a titolo del proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia, dando priorità a quelle condotte da più di uno Stato membro, o a partire dai punti di crisi.
Storico versioni
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