Art. 25 · Sospensione e cessazione delle attività

Art. 25

Sospensione e cessazione delle attività

In vigore dal 14 set 2016
Sospensione e cessazione delle attività 1.   Il direttore esecutivo cessale attività dell'Agenzia se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di tali attività. Il direttore esecutivo informa lo Stato membro interessato prima di tale cessazione. 2.   Gli Stati membri partecipanti a un'operazione congiunta, a un intervento rapido alle frontiere o al dispiegamento delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione possono chiedere al direttore esecutivo di cessare tale operazione congiunta, o intervento rapido alle frontiere, o impiego delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. 3.   Il direttore esecutivo può revocare, dopo averne informato lo Stato membro interessato, il finanziamento di un'attività, oppure sospendere o cessare tale attività, se il piano operativo non è rispettato dallo Stato membro ospitante. 4.   Il direttore esecutivo, dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato membro interessato, revoca il finanziamento di un'operazione congiunta, o un intervento rapido alle frontiere, un progetto pilota, il dispiegamento di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, un'operazione di rimpatrio, un intervento o un accordo operativo di rimpatrio, oppure sospende o cessa, interamente o parzialmente, tali attività se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tale decisione. 5.   Qualora decida di sospendere o cessare il dispiegamento, da parte dell'Agenzia, di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, il direttore esecutivo informa di tale decisione le altre agenzie competenti che operano nell'area di tale punto di crisi.
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