Art. 23 · Punto di contatto nazionale

Art. 23

Punto di contatto nazionale

In vigore dal 14 set 2016
Punto di contatto nazionale Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale per la comunicazione con l'Agenzia su tutte le questioni attinenti alle attività dell'Agenzia. Il punto di contatto nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento.
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