Art. 18 · Squadre di sostegno per la gestione della migrazione

Art. 18

Squadre di sostegno per la gestione della migrazione

In vigore dal 14 set 2016
Squadre di sostegno per la gestione della migrazione 1.   Uno Stato membro che si trovi a fronteggiare sfide migratorie sproporzionate in particolari punti di crisi alle sue frontiere esterne, caratterizzate dall'arrivo di ampli flussi migratori misti, può chiedere un rinforzo tecnico e operativo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tale Stato membro presenta una richiesta di rinforzo e una valutazione delle proprie esigenze all'Agenzia e ad altre agenzie competenti dell'Unione, in particolare l'EASO ed Europol. 2.   Il direttore esecutivo, in coordinamento con altre agenzie competenti dell'Unione, esamina la richiesta di rinforzo presentata da uno Stato membro e la valutazione delle sue esigenze allo scopo di definire un insieme completo di misure di rinforzo consistenti di varie attività coordinate dalle agenzie competenti dell'Unione, che deve essere approvato dallo Stato membro interessato. 3.   La Commissione, in cooperazione con lo Stato membro ospitante e le agenzie competenti, stabilisce le modalità di cooperazione presso il punto di crisi ed è responsabile del coordinamento delle attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. 4.   Il rinforzo tecnico e operativo fornito dalle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, dalle squadre europee di intervento per il rimpatrio e dagli esperti del personale dell'Agenzia nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione può comprendere: a) nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, la fornitura di assistenza nella selezione (screening) dei cittadini di paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne, comprese l'identificazione e la registrazione di tali cittadini e la raccolta di informazioni dai medesimi (debriefing), nonché, se richiesto dallo Stato membro, il rilevamento delle loro impronte digitali e la comunicazione di informazioni circa lo scopo di tali procedure; b) la comunicazione di informazioni preliminari alle persone che desiderano richiedere protezione internazionale e il loro indirizzamento presso le autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato o l'EASO; c) l'assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, compresa la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio. 5.   Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione comprendono, ove necessario, personale specializzato in materia di protezione dei minori, tratta di esseri umani, protezione contro le persecuzioni di genere e/o diritti fondamentali.
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