Art. 17 · Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere

Art. 17

Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere

In vigore dal 14 set 2016
Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere 1.   La richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare immediatamente esperti dell'Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro interessato. 2.   Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro. 3.   Nel decidere in merito alla richiesta presentata da uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi dei rischi svolte dall'Agenzia e del livello «analisi» del quadro situazionale europeo definito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, nonché dei risultati della valutazione delle vulnerabilità di cui all' e di ogni altra informazione pertinente fornita dallo Stato membro interessato o da un altro Stato membro. 4.   Il direttore esecutivo adotta una decisione in merito alla richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Contemporaneamente il direttore esecutivo notifica per iscritto la decisione allo Stato membro interessato e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa. 5.   Se decide di avviare un intervento rapido alle frontiere, il direttore esecutivo dispiega squadre della guardia di frontiera e costiera europea attinte dalla riserva di reazione rapida ai sensi dell', paragrafo 5, e la riserva di attrezzatura di reazione rapida ai sensi dell', paragrafo 7 e, se necessario, decide di fornire un rinforzo immediato mediante una o più squadre della guardia di frontiera e costiera europea, ai sensi dell', paragrafo 8. 6.   Il direttore esecutivo, insieme allo Stato membro ospitante, predispone immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell', paragrafo 3. 7.   Non appena il piano operativo è stato concordato e trasmesso agli Stati membri, il direttore esecutivo chiede per iscritto agli Stati membri di inviare immediatamente le guardie di frontiera o altro personale competente che fanno parte della riserva di reazione rapida. Il direttore esecutivo indica i profili e il numero delle guardie di frontiera o di altro personale competente richiesti da ciascuno Stato membro tra quelli individuati nella riserva di reazione rapida. 8.   Parallelamente al dispiegamento di forze di cui al paragrafo 7, e se necessario, per garantire il rinforzo immediato delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea attinte dalla riserva di reazione rapida, il direttore esecutivo informa gli Stati membri del numero e dei profili richiesti delle guardie di frontiera o di altro personale competente da impiegare in via aggiuntiva. Tali informazioni sono fornite per iscritto ai punti di contatto nazionali, con l'indicazione della data in cui deve avere luogo l'operazione. È trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero e i profili delle guardie di frontiera o di altro personale competente assegnati alla riserva di reazione rapida siano immediatamente messi a disposizione dell'Agenzia onde garantire un dispiegamento integrale conformemente all', paragrafi 5 e 7. Gli Stati membri mettono inoltre a disposizione in via aggiuntiva guardie di frontiera e altro personale competente attinti dal loro contingente nazionale conformemente all', paragrafo 8. 10.   La riserva di reazione rapida è dispiegata entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante Il dispiegamento aggiuntivo di squadre della guardia di frontiera e costiera europea e costiere avviene se necessario, entro sette giorni lavorativi dal dispiegamento della riserva di reazione rapida 11.   In caso di dispiegamento della riserva di reazione rapida, il direttore esecutivo, in consultazione con il consiglio di amministrazione, valuta immediatamente le priorità in relazione alle operazioni congiunte dell'Agenzia in corso e previste presso altre frontiere esterne, al fine di prevedere un'eventuale riallocazione delle risorse a favore di zone frontaliere esterne in cui è maggiormente necessario un dispiegamento rafforzato.
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