Art. 15
Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne
In vigore dal 14 set 2016
Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne
1. Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia di avviare operazioni congiunte per far fronte a sfide imminenti, comprese l'immigrazione illegale, minacce presenti o future alle frontiere esterne o la criminalità transfrontaliera, o di fornire loro maggiore assistenza tecnica e operativa per l'adempimento dei loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne.
2. Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a sfide specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio in determinati punti delle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare nel territorio di tale Stato membro senza autorizzazione, l'Agenzia può effettuare un intervento rapido alle frontiere per un periodo limitato nel territorio di tale Stato membro ospitante.
3. Il direttore esecutivo valuta, approva e coordina le proposte di operazioni congiunte avanzate dagli Stati membri. Le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere sono preceduti da una completa, affidabile e aggiornata analisi del rischio, che consente all'Agenzia di stabilire un ordine di priorità per le operazioni congiunte e gli interventi rapidi proposti, tenendo conto del livello di impatto attribuito alle sezioni di frontiera esterna in conformità con il regolamento (UE) n. 1052/2013 e della disponibilità di risorse.
4. Il direttore esecutivo, sulla base dei risultati della valutazione delle vulnerabilità e tenendo conto dell'analisi del rischio svolta dall'Agenzia e del livello «analisi» del quadro situazionale europeo stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, raccomanda allo Stato membro in questione di avviare e realizzare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. L'Agenzia mette la sua attrezzatura tecnica a disposizione degli Stati membri ospitanti o partecipanti.
5. Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale. Tali operazioni possono comprendere funzioni di guardia costiera e la prevenzione della criminalità transfrontaliera, inclusa la lotta contro il traffico di migranti o la tratta di esseri umani e la gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio.
Storico versioni
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