Art. 13 · Valutazione delle vulnerabilità

Art. 13

Valutazione delle vulnerabilità

In vigore dal 14 set 2016
Valutazione delle vulnerabilità 1.   L'Agenzia definisce, con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo, una metodologia comune per la valutazione delle vulnerabilità. La metodologia comprende criteri oggettivi in base ai quali l'Agenzia effettua la valutazione delle vulnerabilità, la frequenza di tali valutazioni e le modalità con cui effettuare valutazioni consecutive delle vulnerabilità; 2.   L'Agenzia monitora e valuta la disponibilità di attrezzatura tecnica, di sistemi, di capacità, di risorse, di infrastrutture e di personale degli Stati membri dotato di adeguata preparazione e competenza necessarie ai fini del controllo di frontiera. L'Agenzia effettua le predette attività come misura preventiva sulla base di un'analisi del rischio predisposta a norma dell', paragrafo 3. L'Agenzia effettua tale verifica e valutazione almeno una volta all'anno, a meno che il direttore esecutivo non decida altrimenti sulla scorta delle valutazioni del rischio o di una precedente valutazione della vulnerabilità. 3.   Su richiesta dell'Agenzia, gli Stati membri forniscono informazioni circa l'attrezzatura tecnica, il personale e, nella misura del possibile, le risorse finanziarie disponibili a livello nazionale per svolgere il controllo di frontiera. Gli Stati membri forniscono informazioni sui loro piani di emergenza per la gestione delle frontiere su richiesta dell'Agenzia. 4.   Scopo della valutazione della vulnerabilità per l'Agenzia è quello di verificare la capacità e la preparazione degli Stati membri ad affrontare prontamente possibili sfide, comprese minacce e sfide presenti e future alle frontiere esterne, identificare, specialmente per quegli Stati membri che devono fronteggiare sfide specifiche e sproporzionate, eventuali ripercussioni immediate alle frontiere esterne e conseguenze successive sul funzionamento dello spazio Schengen, e valutare la capacità di tali Stati membri di contribuire alla riserva di reazione rapida di cui all', paragrafo 5. Tale verifica fa salvo il meccanismo di valutazione Schengen. Nell'ambito di tale valutazione, l'Agenzia tiene conto della capacità degli Stati membri di espletare tutti i compiti di gestione delle frontiere, tra cui la capacità di far fronte al potenziale arrivo di un elevato numero di persone sul proprio territorio. 5.   I risultati della valutazione della vulnerabilità sono sottoposti agli Stati membri interessati, i quali possono formulare osservazioni su tale valutazione. 6.   Ove necessario, il direttore esecutivo, in consultazione con lo Stato membro interessato, formula una raccomandazione che stabilisce le necessarie misure che lo Stato membro interessato deve adottare nonché il termine entro il quale attuare tali misure. Il direttore esecutivo invita gli Stati membri interessati ad adottare le misure necessarie. 7.   Nell'elaborare le misure da raccomandare agli Stati membri interessati, il direttore esecutivo si basa sui risultati della valutazione delle vulnerabilità tenendo conto dell'analisi del rischio svolta dall'Agenzia, delle osservazioni formulate dagli Stati membri interessati e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen. Tali misure dovrebbero avere l'obiettivo di eliminare le vulnerabilità individuate nella valutazione in modo che gli Stati membri rafforzino la loro preparazione ad affrontare possibili sfide, potenziando o migliorando le loro capacità, l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le risorse e i piani di emergenza. 8.   Qualora uno Stato membro non attui le necessarie misure contenute nella raccomandazione entro il termine di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il direttore esecutivo riferisce la questione al consiglio di amministrazione e ne informa la Commissione. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del direttore esecutivo, una decisione che stabilisce le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve adottare, nonché il termine entro il quale attuare tali misure. La decisione del consiglio di amministrazione è vincolante per lo Stato membro. Qualora uno Stato membro non attui le misure entro il termine previsto in tale decisione, il consiglio di amministrazione ne informa il Consiglio e la Commissione e ulteriori iniziative possono essere adottate in conformità dell'. 9.   A norma dell', l'esito della valutazione delle vulnerabilità è trasmesso periodicamente e con cadenza almeno annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
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