Art. 12 · Funzionari di collegamento negli Stati membri

Art. 12

Funzionari di collegamento negli Stati membri

In vigore dal 14 set 2016
Funzionari di collegamento negli Stati membri 1.   L'Agenzia svolge un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne di tutti gli Stati membri tramite i suoi funzionari di collegamento. L'Agenzia può stabilire che un funzionario di collegamento si occupi di massimo quattro Stati membri geograficamente limitrofi. 2.   Il direttore esecutivo nomina esperti appartenenti al personale dell'Agenzia da impiegare quali funzionari di collegamento. Sulla base dell'analisi dei rischi e in consultazione con gli Stati membri interessati, il direttore esecutivo formula una proposta sulla natura e le condizioni dell'impiego, lo Stato membro o la regione presso i quali può essere impiegato il funzionario di collegamento e gli eventuali compiti non contemplati dall'. La proposta del direttore esecutivo è soggetta ad approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro interessato e stabilisce, insieme allo Stato membro, la sede del distacco. 3.   I funzionari di collegamento agiscono a nome dell'Agenzia e hanno il ruolo di favorire la cooperazione e il dialogo tra l'Agenzia stessa e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e ai rimpatri, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. In particolare, i funzionari di collegamento: a) fungono da interfaccia tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e al rimpatrio, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera; b) favoriscono la raccolta di informazioni richieste dall'Agenzia ai fini del monitoraggio della migrazione illegale e delle analisi del rischio di cui all'; c) favoriscono la raccolta di informazioni di cui all' e richieste dall'Agenzia per svolgere la valutazione delle vulnerabilità; d) monitorano le misure adottate dagli Stati membri alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello alto di impatto in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013; e) contribuiscono a promuovere l'applicazione dell'acquis dell'Unione relativo alla gestione delle frontiere esterne, anche con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali; f) ove possibile assistono gli Stati membri nella preparazione dei loro piani di emergenza relativi alla gestione delle frontiere; g) facilitano la comunicazione tra lo Stato membro e l'Agenzia, condividono le informazioni rilevanti in possesso dell'Agenzia con lo Stato membro, comprese le informazioni sulle operazioni in corso; h) riferiscono regolarmente al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione alle frontiere esterne; riferiscono inoltre in merito all'esecuzione delle operazioni di rimpatrio verso i pertinenti paesi terzi; i) controllano le misure adottate dallo Stato membro riguardo a una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne di cui all'. Qualora nella relazione del funzionario di collegamento di cui alla lettera h) siano sollevate preoccupazioni riguardo a uno o più dei suddetti aspetti d'interesse per lo Stato membro in questione, quest'ultimo sarà informato senza indugio dal direttore esecutivo. 4.   Ai fini del paragrafo 3, il funzionario di collegamento, in conformità con le norme nazionali e dell'Unione in materia di sicurezza e protezione dei dati: a) riceve informazioni dal centro nazionale di coordinamento e dal quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013; b) tiene contatti regolari con le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, informando al contempo un punto di contatto designato dallo Stato membro interessato. 5.   La relazione del funzionario di collegamento fa parte della valutazione delle vulnerabilità di cui all'. La relazione è trasmessa allo Stato membro interessato. 6.   Nell'assolvere i loro compiti, i funzionari di collegamento ricevono istruzioni soltanto dall'Agenzia.
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