Art. 6 · Prescrizioni e procedure di prova per l'omologazione CE dei componenti dei sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Art. 6

Prescrizioni e procedure di prova per l'omologazione CE dei componenti dei sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

In vigore dal 12 set 2016
Prescrizioni e procedure di prova per l'omologazione CE dei componenti dei sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112 1.   L'omologazione CE di un componente di un sistema eCall di bordo basato sul 112 è subordinata al superamento, da parte del componente, delle prove di cui all'allegato I e alla conformità alle prescrizioni pertinenti ivi contenute. 2.   Ai fini del paragrafo 1, soltanto la procedura di verifica dei componenti di cui al punto 2.8 dell'allegato I si applica dopo che le singole parti sono state sottoposte alla prova di cui al punto 2.3 del presente allegato. 3.   Su richiesta del costruttore, un componente può essere sottoposto a prova anche da parte del servizio tecnico ai fini della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli allegati IV, VI e VII aventi rilevanza per le funzioni del componente. Il rispetto di tali prescrizioni è indicato sul certificato di omologazione rilasciato ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della Commissione (3).
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