Art. 1 · Revisione delle misure destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Art. 1

Revisione delle misure destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

In vigore dal 8 set 2016
Revisione delle misure destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.   Per l'anno di domanda 2017 gli Stati membri possono decidere di rivedere tutte le misure adottate a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La revisione consiste: a) nel disporre che per l'anno di domanda 2017 il pagamento agli agricoltori aventi diritto in conformità all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sia effettuato in base al numero di animali per i quali l'agricoltore aveva diritto al sostegno nell'ambito di tali misure per l'anno di domanda 2016; b) nel non applicare tutte le altre condizioni di ammissibilità alle misure oggetto della revisione. La decisione di cui al primo comma sostituisce la decisione di rivedere le misure di sostegno accoppiato facoltativo destinate al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a norma dell'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2.   Per ciascuna misura riveduta di sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri calcolano l'importo unitario corrispondente al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento della misura destinata al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comunicato in conformità all'allegato I, punto 3), lettera i), del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) e il numero totale di capi per tale misura di sostegno accoppiato facoltativo. Il numero totale di animali di cui al primo comma corrisponde: a) al numero totale di animali per i quali il pagamento è stato accettato relativamente all'anno di domanda 2016; oppure b) al numero di animali di cui alla lettera a) per gli agricoltori ammissibili nel 2017. 3.   Il pagamento annuo da concedere all'agricoltore corrisponde all'importo unitario calcolato conformemente al paragrafo 2, moltiplicato per il numero di animali per i quali l'agricoltore interessato aveva diritto al sostegno per l'anno di domanda 2016.
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