Art. 7

Art. 7

In vigore dal 8 set 2016
Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) il numero di richiedenti ammissibili e il quantitativo totale effettivo di riduzione delle consegne di latte vaccino coperto dalle domande di aiuto e dalle domande di pagamento ad essi pervenute; b) l'importo complessivo dell'aiuto dell'Unione di cui è previsto il pagamento.
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