Art. 7
In vigore dal 8 set 2016
Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
il numero di richiedenti ammissibili e il quantitativo totale effettivo di riduzione delle consegne di latte vaccino coperto dalle domande di aiuto e dalle domande di pagamento ad essi pervenute;
b)
l'importo complessivo dell'aiuto dell'Unione di cui è previsto il pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1612:oj#art-7