Art. 5

Art. 5

In vigore dal 8 set 2016
1.   L'aiuto è versato sulla base di una domanda di pagamento. 2.   I richiedenti ammissibili cui sono state concesse le autorizzazioni di cui all' presentano domanda di pagamento allo Stato membro in cui sono stabiliti, secondo il metodo da questo prescritto. Le domande di pagamento sono presentate in modo da pervenire allo Stato membro entro 45 giorni dalla fine del periodo di riduzione. Gli Stati membri possono decidere che le domande di pagamento possono essere presentate da organizzazioni di produttori riconosciute o da società cooperative a nome di richiedenti ammissibili. In tal caso, gli Stati membri si accertano che il pagamento sia trasferito nella sua totalità ai richiedenti ammissibili che hanno effettivamente ridotto le loro consegne di latte vaccino secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento. 3.   Per essere ricevibile, la domanda di pagamento comprende: a) le seguenti informazioni su un modulo fornito dallo Stato membro: i) nome e indirizzo del richiedente ammissibile; ii) quantitativo totale di latte vaccino effettivamente consegnato a primi acquirenti nel periodo di riduzione; iii) quantitativo effettivo di riduzione delle consegne di latte vaccino per cui è richiesto il pagamento dell'aiuto; tale quantitativo non deve superare il 50 % del quantitativo totale di latte vaccino consegnato a primi acquirenti nel periodo di riferimento né, se del caso, il quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all', paragrafo 2; b) documenti indicanti il quantitativo totale di cui alla lettera a), punto ii). 4.   Il pagamento dell'aiuto è effettuato dopo che gli Stati membri hanno verificato, in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che la riduzione delle consegne di latte vaccino per la quale è versato l'aiuto dell'Unione ha effettivamente avuto luogo alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il pagamento è effettuato entro il 90° giorno successivo alla fine del periodo di riduzione, salvo se è in corso un'indagine amministrativa. 5.   L'importo dell'aiuto copre la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iii), per ciascun richiedente ammissibile. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino supera il quantitativo risultante dall'applicazione dell', l'importo dell'aiuto corrisponde a quest'ultimo quantitativo (il «quantitativo autorizzato»). Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore all'80 % del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto corrisponde alla riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iii), purché non venga superato il quantitativo autorizzato. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 50 % ma inferiore all'80 % del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,8. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per un coefficiente di 0,5. Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è inferiore al 20 % del quantitativo autorizzato non viene versato alcun aiuto. 6.   Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti di cui al presente regolamento sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se i pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2017.
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