Art. 4
In vigore dal 8 set 2016
1. Sulla base delle notifiche di cui all', la Commissione comunica agli Stati membri in quale misura possono essere concesse autorizzazioni per i quantitativi richiesti, tenuto conto del quantitativo totale massimo di cui all', paragrafo 1.
Gli Stati membri trasmettono le autorizzazioni ai richiedenti entro sette giorni lavorativi dal termine di ricezione delle domande di cui all', paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
Le autorizzazioni sono rilasciate per tutte le domande ricevibili e plausibili trasmesse alla Commissione in conformità dell'.
2. Se il quantitativo complessivo coperto dalle domande di aiuto trasmesse in conformità dell' supera il quantitativo totale massimo di cui all', paragrafo 1, la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013, fissa un coefficiente di attribuzione che gli Stati membri applicano al quantitativo coperto da ciascuna domanda di aiuto.
Qualora venga fissato un coefficiente di attribuzione per il periodo di riduzione interessato, le domande di aiuto presentate per gli ulteriori periodi di riduzione di cui all', paragrafo 2, sono respinte e non è più possibile presentare domande per i periodi di riduzione successivi.
Le autorizzazioni sono rilasciate per i quantitativi coperti dalle domande di aiuto, moltiplicati per il coefficiente di attribuzione.
Storico versioni
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