Art. 5
Sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System)
In vigore dal 5 set 2016
Sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System)
Tutti i pescherecci presenti a Bratten devono essere muniti di un sistema di identificazione automatica conforme alle norme di funzionamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e devono provvedere a mantenerlo in funzione.
Storico versioni
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