Art. 4 · Transito

Art. 4

Transito

In vigore dal 5 set 2016
Transito 1.   I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso transitare nelle zone 1, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   I pescherecci possono transitare nelle zone 2 purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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