Art. 70 · Compiti del pertinente gestore di sistema

Art. 70

Compiti del pertinente gestore di sistema

In vigore dal 26 ago 2016
Compiti del pertinente gestore di sistema 1.   Il pertinente gestore di sistema valuta la conformità di un sistema HVDC, di una stazione di conversione HVDC e di un parco di generazione connesso in c.c. ai requisiti di cui al presente regolamento per tutta la durata di vita del sistema HVDC, della stazione di conversione HVDC o del parco di generazione connesso in c.c.. Il titolare del sistema HVDC o il titolare del parco di generazione connesso in c.c. è informato dell'esito di tale valutazione. 2.   Su richiesta del pertinente gestore di sistema, il titolare del sistema HVDC o il titolare del parco di generazione connesso in c.c. svolge le prove di conformità e le simulazioni, non solo durante le procedure di notifica operativa in conformità al titolo V, bensì periodicamente per tutta la durata di vita del sistema HVDC, della stazione di conversione HVDC o del parco di generazione connesso in c.c., secondo un programma o uno schema generale periodico e riferito a simulazioni predeterminate oppure dopo ogni guasto, modifica o sostituzione di qualsiasi apparecchiatura che possa avere un impatto sulla conformità ai requisiti del presente regolamento. Il titolare del sistema HVDC o il titolare del parco di generazione connesso in c.c. è informato dell'esito di tali prove di conformità e simulazioni. 3.   Il pertinente gestore di sistema rende pubblico l'elenco delle informazioni e dei documenti da fornire nonché i requisiti che il titolare del sistema HVDC o il titolare del parco di generazione connesso in c.c. deve soddisfare nel quadro del processo di conformità. Tale elenco comprende almeno le seguenti informazioni, documenti e requisiti: a) tutti i documenti e i certificati che il titolare del sistema HVDC o il titolare del parco di generazione connesso in c.c. è tenuto a trasmettere; b) il dettaglio dei dati tecnici del sistema HVDC, della stazione di conversione HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. che interessano la connessione alla rete; c) i requisiti per i modelli degli studi di sistema in regime stazionario e dinamico; d) la tempistica di trasmissione dei dati di sistema necessari per svolgere gli studi; e) gli studi svolti dal titolare del sistema HVDC o dal titolare del parco di generazione connesso in c.c. per dimostrare le prestazioni attese in regime stazionario e dinamico in conformità ai requisiti di cui ai titoli II, III e IV; f) le condizioni e procedure, compresa la portata, per la registrazione dei certificati delle apparecchiature e g) le condizioni e procedure per l'uso, da parte del titolare del parco di generazione connesso in c.c., dei pertinenti certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato. 4.   Il pertinente gestore di sistema rende pubblica la ripartizione delle responsabilità tra il titolare del sistema HVDC o il titolare del parco di generazione connesso in c.c. e il gestore di sistema per le prove, le simulazioni e il controllo di conformità. 5.   Il pertinente gestore di sistema può delegare a terzi, del tutto o in parte, l'esecuzione delle attività di controllo di conformità di cui è responsabile. In tal caso, il pertinente gestore di sistema garantisce il rispetto dell' mediante opportuni impegni di riservatezza con il cessionario. 6.   Il pertinente gestore di sistema non rifiuta senza valido motivo alcuna comunicazione di esercizio in conformità al titolo V, qualora non sia possibile eseguire prove di conformità o simulazioni come concordato tra il pertinente gestore di sistema e il titolare del sistema HVDC o il titolare del parco di generazione connesso in c.c. per motivi che dipendono esclusivamente dal pertinente gestore di sistema. 7.   Il pertinente gestore di sistema fornisce su richiesta al pertinente TSO gli esiti delle prove di conformità e delle simulazioni di cui al presente capo.
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