Art. 67 · Disposizioni comuni per le prove di conformità

Art. 67

Disposizioni comuni per le prove di conformità

In vigore dal 26 ago 2016
Disposizioni comuni per le prove di conformità 1.   Le prove delle prestazioni di sistemi HVDC e di parchi di generazione connessi in c.c. mirano a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento. 2.   Fatti salvi i requisiti minimi per le prove di conformità di cui al presente regolamento, il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di: a) consentire al titolare del sistema HVDC o al titolare del parco di generazione connesso in c.c. di svolgere una serie alternativa di prove, a condizione che tali prove siano efficienti e sufficienti a dimostrare la conformità di un sistema HVDC o di un parco di generazione connesso in c.c. ai requisiti del presente regolamento; nonché b) richiedere al titolare del sistema HVDC o al titolare del parco di generazione connesso in c.c. di svolgere una serie supplementare o alternativa di prove nei casi in cui le informazioni fornite al pertinente gestore di sistema in relazione alle prove di conformità a norma delle disposizioni del capo 2 del titolo VI non siano sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento. 3.   Il titolare del sistema HVDC o il titolare del parco di generazione connesso in c.c. è responsabile dello svolgimento delle prove in conformità alle condizioni di cui al capo 2 del titolo VI. Il pertinente gestore di sistema, in uno spirito di collaborazione, non ritarda lo svolgimento delle prove senza valido motivo. 4.   Il pertinente gestore di sistema può partecipare alle prove di conformità in loco o a distanza dal proprio centro di controllo. A tal fine, il titolare del sistema HVDC o il titolare del parco di generazione connesso in c.c. fornisce i necessari apparecchi di controllo per registrare tutti i segnali e le misurazioni nell'ambito delle prove e garantisce che un'adeguata rappresentanza del titolare del sistema HVDC o del titolare del parco di generazione connesso in c.c. sia disponibile in loco per l'intero periodo delle prove. Si forniscono segnali specificati dal pertinente gestore di sistema se per determinate prove quest'ultimo desidera utilizzare le proprie apparecchiature per registrare le prestazioni. Il pertinente gestore di sistema decide in assoluta autonomia in merito alla propria partecipazione.
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