Art. 34 · Schemi e impostazioni di protezione elettrica

Art. 34

Schemi e impostazioni di protezione elettrica

In vigore dal 26 ago 2016
Schemi e impostazioni di protezione elettrica 1.   Il pertinente gestore di sistema specifica, in coordinamento con il pertinente TSO, gli schemi e le impostazioni necessari per la protezione della rete, tenendo conto delle caratteristiche del sistema HVDC. Gli schemi di protezione pertinenti per il sistema HVDC e la rete e le impostazioni pertinenti per il sistema HVDC sono coordinati e concordati tra il pertinente gestore di sistema, il pertinente TSO e il titolare del sistema HVDC. Gli schemi e le impostazioni di protezione per i guasti elettrici interni sono concepiti in modo da non compromettere le prestazioni del sistema HVDC previste dal presente regolamento. 2.   La protezione elettrica del sistema HVDC ha la precedenza rispetto ai controlli operativi, tenuto conto della sicurezza del sistema, della salute e della sicurezza del personale e dei cittadini e dell'attenuazione dei danni al sistema HVDC. 3.   Qualsiasi modifica agli schemi di protezione o alle relative impostazioni che riguardi il sistema HVDC e la rete è concordata tra il pertinente gestore di sistema, il pertinente TSO e il titolare del sistema HVDC prima di essere attuata dal titolare del sistema HVDC.
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