Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 ago 2016
Ambito di applicazione
1. I requisiti di cui al presente regolamento si applicano:
a)
ai sistemi HVDC che connettono aree sincrone o aree di controllo, compresi gli schemi back-to-back;
b)
ai sistemi HVDC che connettono i parchi di generazione a una rete di trasmissione o a una rete di distribuzione, ai sensi del paragrafo 2;
c)
ai sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di trasmissione; e
d)
ai sistemi HVDC integrati all'interno di un'area di controllo e connessi alla rete di distribuzione quando il pertinente gestore del sistema di trasmissione (TSO) dimostra la presenza di un impatto transfrontaliero. Nella sua valutazione il pertinente TSO tiene conto dello sviluppo a lungo termine della rete.
2. I pertinenti gestori di sistema, in coordinamento con i pertinenti TSO, propongono alle competenti autorità di regolamentazione l'applicazione del presente regolamento per i parchi di generazione connessi in c.c. mediante un singolo punto di connessione a una rete di trasmissione o di distribuzione non facente parte di un'area sincrona, ai fini dell'approvazione conformemente all'. Tutti gli altri parchi di generazione connessi in c.a., ma connessi in c.c. a un'area sincrona, sono considerati parchi di generazione connessi in c.c. e rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
3. Gli articoli da 55 a 59, da 69 a 74 e 84 non si applicano ai sistemi HVDC all'interno di un'unica area di controllo di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), se:
a)
il sistema HVDC ha almeno una stazione di conversione HVDC di proprietà del pertinente TSO;
b)
il titolare del sistema HVDC è un soggetto che esercita il controllo sul pertinente TSO;
c)
il titolare del sistema HVDC è un soggetto controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto che esercita il controllo anche sul pertinente TSO.
4. I requisiti di connessione per i sistemi HVDC di cui al titolo II si applicano ai punti di connessione in c.a. di tali sistemi, ad eccezione dei requisiti di cui all', paragrafi 4 e 5, e all', paragrafo 5, che possono applicarsi ad altri punti di connessione, e all', paragrafo 1, che può applicarsi ai morsetti della stazione di conversione HVDC.
5. I requisiti di connessione per i parchi di generazione connessi in c.c. e le stazioni di conversione HVDC del terminale remoto di cui al titolo III si applicano al punto di interfaccia HVDC di tali sistemi, ad eccezione dei requisiti di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 2, che si applicano al punto di connessione nell'area sincrona a cui è fornita la risposta in frequenza.
6. Il pertinente gestore di sistema rifiuta di consentire la connessione di un nuovo sistema HVDC o parco di generazione connesso in c.c. non conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e rispetto al quale non sia stata concessa una deroga dall'autorità di regolamentazione o da un'altra autorità se applicabile in uno Stato membro a norma del titolo VII. Il pertinente gestore di sistema comunica tale rifiuto, mediante una dichiarazione scritta motivata, al titolare del sistema HVDC o al titolare del parco di generazione connesso in c.c. e, salvo diversamente specificato dall'autorità di regolamentazione, all'autorità di regolamentazione.
7. Il presente regolamento non si applica:
a)
ai sistemi HVDC il cui punto di connessione sia al di sotto di 110 kV, a meno che il pertinente TSO non dimostri la presenza di un impatto transfrontaliero. Nella sua valutazione il pertinente TSO tiene conto dello sviluppo a lungo termine della rete;
b)
ai sistemi HVDC o ai parchi di generazione connessi in c.c. connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione, o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione, di isole di Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico.
Storico versioni
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