Art. 29 · Interazione tra i sistemi HVDC o altri impianti e apparecchiature

Art. 29

Interazione tra i sistemi HVDC o altri impianti e apparecchiature

In vigore dal 26 ago 2016
Interazione tra i sistemi HVDC o altri impianti e apparecchiature 1.   Quando più stazioni di conversione HVDC o altri impianti e apparecchiature si trovano in stretta prossimità elettrica, il pertinente TSO può specificare la necessità di condurre uno studio, indicandone l'ambito e la portata, al fine di dimostrare che non si verificherà alcuna interazione negativa. Qualora venga ravvisata un'interazione negativa, gli studi individuano possibili azioni di attenuazione da mettere in atto per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. 2.   Gli studi sono condotti dal titolare del sistema HVDC connesso, con la partecipazione di tutte le altre parti che i TSO considerano pertinenti per ogni punto di connessione. Gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di realizzare gli studi di cui al presente articolo incomba al TSO. Tutte le parti sono informate dei risultati degli studi. 3.   Tutte le parti che i pertinenti TSO ritengono pertinenti per ciascun punto di connessione, compresi i pertinenti TSO, contribuiscono agli studi e forniscono tutti i dati e modelli pertinenti e modelli, nella misura ragionevolmente necessaria per conseguire gli obiettivi degli studi. Il pertinente TSO raccoglie questo contributo e, se del caso, lo trasmette alla parte responsabile degli studi, conformemente a quanto stabilito all'. 4.   Il pertinente TSO valuta i risultati degli studi rispetto all'ambito e alla portata degli stessi, specificati conformemente al paragrafo 1. Se necessario ai fini della valutazione, il pertinente TSO può richiedere al titolare del sistema HVDC di condurre ulteriori studi in linea con l'ambito e la portata degli stessi, specificati conformemente al paragrafo 1. 5.   Il pertinente TSO può riesaminare o ripetere uno o più dei predetti studi. Il titolare del sistema HVDC fornisce al pertinente TSO tutti i dati e i modelli rilevanti che consentono la conduzione dello studio. 6.   Le eventuali azioni di attenuazione necessarie individuate dagli studi condotti in conformità ai paragrafi da 2 a 5 e riesaminati dal pertinente TSO sono intraprese dal titolare del sistema HVDC nell'ambito della connessione della nuova stazione di conversione HVDC. 7.   Il pertinente TSO può specificare livelli transitori di prestazioni associati agli eventi per il singolo sistema HVDC o collettivamente per tutti i sistemi HVDC interessati. Tale specifica può essere fornita al fine di proteggere l'integrità sia delle apparecchiature del TSO sia di quelle degli utenti della rete in conformità alle disposizioni nazionali.
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