Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 ago 2016
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le disposizioni relative ai limiti di migrazione specifica per l'alluminio e lo zinco di cui al punto 2, lettera a), dell'allegato e le assegnazioni dei simulanti alimentari di cui al punto 3, lettera c), dell'allegato si applicano a decorrere dal 14 settembre 2018.
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