Art. 58
Modifiche ai contratti e alle condizioni generali
In vigore dal 17 ago 2016
Modifiche ai contratti e alle condizioni generali
1. Le autorità di regolamentazione si assicurano che le pertinenti clausole dei contratti e delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, nuovi sistemi di distribuzione o nuove unità di consumo siano rese conformi ai requisiti del presente regolamento.
2. Le pertinenti clausole dei contratti e le pertinenti clausole delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, di impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, di sistemi di distribuzione esistenti o di unità di consumo esistenti soggetti del tutto o in parte ai requisiti del presente regolamento in conformità all', paragrafo 1, sono modificate al fine di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Le pertinenti clausole sono modificate entro tre anni dalla decisione dell'autorità di regolamentazione o dello Stato membro in conformità al disposto dell', paragrafo 1.
3. Le autorità di regolamentazione garantiscono che gli accordi tra gestori di sistema e titolari di impianti di consumo nuovi o esistenti o gestori di sistemi di distribuzione nuovi o esistenti disciplinati dal presente regolamento e concernenti i requisiti di connessione alla rete di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione e unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, in particolare nei codici di rete nazionali, rispecchino i requisiti di cui al presente regolamento.
Storico versioni
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