Art. 4
Applicazione agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda
In vigore dal 17 ago 2016
Applicazione agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda
1. I requisiti di cui al presente regolamento non si applicano agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o a un pertinente TSO, tranne nei casi in cui:
a)
un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente all'interno di un impianto di consumo a un livello di tensione superiore a 1 000 V o di un sistema di distribuzione chiuso connesso a un livello di tensione superiore a 1 000 V siano stati modificati a tal punto da rendere necessaria una sostanziale modifica del relativo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito:
i)
i titolari degli impianti di consumo, i DSO o i CDSO che intendono effettuare un intervento di ammodernamento di un impianto o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo comunicano in anticipo i propri piani al pertinente gestore di sistema;
ii)
se ritiene che la portata dell'intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il pertinente gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e
iii)
la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario modificare il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili; oppure
b)
un'autorità di regolamentazione o, se del caso, uno Stato membro decida di vincolare un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5.
2. Ai fini del presente regolamento, un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione o un'unità di consumo utilizzata o utilizzabile per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO sono considerati esistenti se:
a)
sono già connessi alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento; oppure
b)
il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o per l'acquisto dell'unità di consumo entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.
La notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o dell'unità di consumo da costruire, assemblare o acquistare.
Uno Stato membro può prevedere che in determinate circostanze l'autorità di regolamentazione possa stabilire se l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, il sistema di distribuzione o l'unità di consumo debbano essere considerati esistenti o nuovi.
3. A seguito di una consultazione pubblica a norma dell' e per rispondere a cambiamenti significativi del contesto di riferimento, ad esempio l'evoluzione dei requisiti dei sistemi, come la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, delle reti intelligenti, della generazione distribuita o della gestione della domanda, il pertinente TSO può proporre all'autorità di regolamentazione interessata o, se del caso, allo Stato membro l'estensione dell'applicazione del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO.
A tal fine si esegue un'analisi costi-benefici quantitativa accurata e trasparente, in conformità agli . L'analisi indica:
a)
i costi derivanti dall'obbligo di rispettare il presente regolamento, in relazione agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti;
b)
i vantaggi socioeconomici derivanti dall'applicazione dei requisiti di cui al presente regolamento; e
c)
le potenzialità delle misure alternative per il conseguimento delle prestazioni richieste.
4. Prima di effettuare l'analisi costi-benefici quantitativa di cui al paragrafo 3, il pertinente TSO:
a)
effettua un confronto qualitativo preliminare dei costi e dei benefici;
b)
ottiene l'approvazione della competente autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro.
5. La competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide in merito all'estensione dell'applicabilità del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti entro sei mesi dal ricevimento della relazione e della raccomandazione del pertinente TSO, conformemente all', paragrafo 4. La decisione dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro viene pubblicata.
6. Il pertinente TSO tiene conto delle legittime aspettative dei titolari degli impianti di consumo, dei DSO e dei CDSO nell'ambito della valutazione dell'applicazione del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti.
7. Il pertinente TSO può valutare ogni tre anni, conformemente ai requisiti e alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 5, l'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti.
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