Art. 35 · Compiti del pertinente gestore di sistema

Art. 35

Compiti del pertinente gestore di sistema

In vigore dal 17 ago 2016
Compiti del pertinente gestore di sistema 1.   Il pertinente gestore di sistema valuta la conformità ai requisiti del presente regolamento di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione o di un'unità di consumo, per tutta la durata di vita degli stessi. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è informato dell'esito di tale valutazione. Il pertinente TSO e il pertinente gestore di sistema valutano congiuntamente, se del caso di concerto con la terza parte coinvolta nell'aggregazione della domanda, la conformità di un'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti TSO. 2.   Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di richiedere che il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO svolga le prove di conformità e le simulazioni secondo un piano periodico o uno schema generale oppure dopo ogni guasto, modifica o sostituzione di qualsiasi apparecchiatura che possa avere un impatto sulla conformità ai requisiti del presente regolamento dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è informato dell'esito di tali prove e simulazioni di conformità. 3.   Il pertinente gestore di sistema rende pubblico l'elenco delle informazioni e dei documenti da fornire nonché i requisiti che il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO deve soddisfare nel quadro del processo di conformità. Tale elenco comprende almeno le informazioni, i documenti e i requisiti seguenti: a) tutti i documenti e i certificati di spettanza del titolare dell'impianto di consumo, del DSO o del CDSO; b) il dettaglio dei dati tecnici richiesti all'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, all'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, al sistema di distribuzione o all'unità di consumo, che interessano la connessione alla rete o l'esercizio; c) i requisiti per i modelli degli studi di sistema in regime stazionario e dinamico; d) la tempistica di trasmissione dei dati di sistema necessari per svolgere gli studi; e) gli studi svolti dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO per dimostrare le prestazioni attese in regime stazionario e dinamico in conformità ai requisiti di cui agli ; f) le condizioni e procedure, compresa la portata, per la registrazione dei certificati delle apparecchiature; g) le condizioni e procedure per l'uso, da parte del titolare dell'impianto di consumo, del DSO o del CDSO, dei pertinenti certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato. 4.   Il pertinente gestore di sistema rende pubblica la ripartizione delle responsabilità tra il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO e il gestore di sistema per le prove, le simulazioni e il controllo di conformità. 5.   Il pertinente gestore di sistema può delegare a terzi, del tutto o in parte, l'esecuzione del controllo di conformità. In tali casi, il pertinente gestore di sistema continua a garantire il rispetto dell', compresa la stipula di impegni di riservatezza con il cessionario. 6.   Nell'impossibilità di svolgere le prove di conformità o le simulazioni come concordato tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO per motivi attribuibili al pertinente gestore di sistema, quest'ultimo non rifiuta senza validi motivi la comunicazione di esercizio di cui ai titoli II e III.
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