Art. 29 · Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda

Art. 29

Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda

In vigore dal 17 ago 2016
Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda 1.   Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono offrire il controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. 2.   Le unità di consumo predisposte al controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda ottemperano ai seguenti requisiti, individualmente o, qualora non siano parte di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte: a) sono in grado di funzionare entro gli intervalli di valori di frequenza di cui all', paragrafo 1, e negli intervalli più ampi di cui all', paragrafo 2; b) sono in grado di funzionare entro gli intervalli dei valori di tensione di cui all' se connesse a un livello di tensione pari o superiore a 110 kV; c) sono in grado di funzionare entro il normale intervallo dei valori di tensione di esercizio del sistema nel punto di connessione, specificato dal pertinente gestore di sistema, se connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV. Tale intervallo tiene conto delle norme vigenti e, prima dell'approvazione in conformità all', è oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all', paragrafo 1; d) sono dotate di un sistema di controllo avente una zona di insensibilità attorno alla frequenza nominale del sistema di 50,00 Hz, di ampiezza specificata dal pertinente TSO in consultazione con i TSO nell'area sincrona. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all', sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all', paragrafo 1; e) sono in grado, al ripristino della frequenza entro la zona di insensibilità di cui al paragrafo 2, lettera d), di attivare un ritardo casuale non superiore a 5 minuti prima di riprendere il funzionamento normale. Il pertinente TSO, di concerto con i TSO nell'area sincrona, specifica la deviazione massima della frequenza dal valore nominale di 50,00 Hz a cui l'unità deve rispondere. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all', sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all', paragrafo 1. La domanda è aumentata o diminuita in caso di frequenza del sistema rispettivamente al di sopra o al di sotto della zona di insensibilità della frequenza nominale (50,00 Hz); f) sono dotate di un regolatore che misura la frequenza reale del sistema. Le misurazioni sono aggiornate almeno ogni 0,2 secondi; g) sono in grado di rilevare una variazione della frequenza del sistema di 0,01 Hz, al fine di dare una risposta globale di sistema lineare e proporzionale, per quanto riguarda la sensibilità del controllo della frequenza del sistema con gestione della domanda e l'accuratezza della misurazione della frequenza e della conseguente modifica della domanda. L'unità di consumo è in grado di rilevare rapidamente le variazioni della frequenza del sistema e di reagire ad esse, secondo quanto specificato dal pertinente TSO di concerto con i TSO nell'area sincrona. È ammesso uno scarto non superiore a 0,05 Hz della misurazione della frequenza in regime stazionario.
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