Art. 25 · Comunicazione definitiva di esercizio

Art. 25

Comunicazione definitiva di esercizio

In vigore dal 17 ago 2016
Comunicazione definitiva di esercizio 1.   Una FON autorizza il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione a esercire l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione utilizzando la connessione alla rete. 2.   Una FON è rilasciata dal pertinente TSO previa eliminazione di tutte le incompatibilità individuate in sede di ottenimento della ION e subordinatamente al completamento della procedura di valutazione dei dati e degli studi disposta dal presente articolo. 3.   Ai fini della valutazione dei dati e degli studi, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione trasmettono al pertinente TSO: a) una dichiarazione di conformità dettagliata; e b) un aggiornamento dei dati tecnici, dei modelli di simulazione e degli studi applicabili di cui all', paragrafo 3, punti b), d) ed e), che comprenda l'uso di valori reali rilevati durante la prova. 4.   Qualora, in connessione con il rilascio della FON, si individui un'incompatibilità, si potrà concedere una deroga su richiesta indirizzata al pertinente TSO, in conformità alla procedura di deroga di cui al titolo V, capo 2. Una FON è rilasciata dal pertinente TSO se l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione rispetta le disposizioni della deroga. Se la richiesta di deroga è respinta, il pertinente TSO ha la facoltà di negare l'autorizzazione di esercizio dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, finché il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione e il pertinente TSO non abbiano risolto l'incompatibilità e il pertinente TSO consideri conforme alle disposizioni del presente regolamento l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Se il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione non risolvono l'incompatibilità entro un lasso di tempo ragionevole e in ogni caso non oltre sei mesi dalla comunicazione del rigetto della richiesta di deroga, ciascuna delle parti può sottoporre la questione per decisione all'autorità di regolamentazione.
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