Art. 18
Scambio di informazioni
In vigore dal 17 ago 2016
Scambio di informazioni
1. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione sono tecnicamente in grado, conformemente alle norme specificate dal pertinente TSO, di scambiare informazioni con quest'ultimo con la marcatura temporale specificata. Il pertinente TSO rende pubblicamente disponibili le norme specificate.
2. Il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è tecnicamente in grado, conformemente alle norme specificate dal pertinente TSO, di scambiare informazioni con quest'ultimo con la marcatura temporale specificata. Il pertinente TSO rende pubblicamente disponibili le norme specificate.
3. Il pertinente TSO specifica le norme per lo scambio di informazioni. Esso rende pubblicamente disponibile l'elenco preciso dei dati richiesti.
Storico versioni
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