Art. 15
Requisiti relativi alla potenza reattiva
In vigore dal 17 ago 2016
Requisiti relativi alla potenza reattiva
1. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione sono in grado di mantenere il funzionamento in regime stazionario nel rispettivo punto di connessione entro l'intervallo di potenza reattiva specificato dal pertinente TSO, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
tranne nei casi in cui vantaggi tecnici o finanziari per il sistema siano dimostrati, per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, dal titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione e accettati dal pertinente TSO, per gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione l'intervallo di potenza reattiva effettivo specificato dal pertinente TSO per l'importazione e l'esportazione della potenza reattiva non è superiore al 48 % della capacità di importazione massima o della capacità di esportazione massima (fattore di potenza 0,9 relativo a importazione o esportazione di potenza attiva), a seconda di quale dei due sia il valore più alto;
b)
per i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, l'intervallo di potenza reattiva effettivo specificato dal pertinente TSO per l'importazione e l'esportazione della potenza reattiva non deve essere superiore:
i)
al 48 % (ossia fattore di potenza 0,9) della capacità di importazione massima o della capacità di esportazione massima (a seconda di quale dei due sia il valore più alto) durante l'importazione di potenza reattiva (consumo); e
ii)
al 48 % (ossia fattore di potenza 0,9) della capacità di importazione massima o della capacità di esportazione massima (a seconda di quale dei due sia il valore più alto) durante l'esportazione di potenza reattiva (generazione);
tranne nei casi in cui vantaggi tecnici o finanziari per il sistema siano dimostrati dal pertinente TSO e dal gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione mediante un'analisi congiunta;
c)
il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sulla portata dell'analisi, che esamina le possibili soluzioni, e individuano la soluzione ottimale per lo scambio di potenza reattiva tra i loro sistemi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi, della struttura variabile dello scambio di potenza, dei flussi bidirezionali e della capability di potenza reattiva nel sistema di distribuzione;
d)
il pertinente TSO può stabilire l'uso di parametri diversi dal fattore di potenza al fine di fissare intervalli di capability di potenza reattiva equivalenti;
e)
i valori del requisito relativo all'intervallo di potenza reattiva sono soddisfatti al punto di connessione.
f)
in deroga alla lettera e), nel caso in cui un punto di connessione sia condiviso da un gruppo di generazione e da un impianto di consumo, requisiti equivalenti sono soddisfatti al punto definito in pertinenti accordi o dalla normativa nazionale.
2. Il pertinente TSO può richiedere che i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione abbiano la capacità, nel punto di connessione, di non esportare la potenza reattiva (alla tensione di riferimento di 1 p.u.) per un flusso di potenza attiva inferiore al 25 % della capacità di importazione massima. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere al pertinente TSO di motivare la sua richiesta attraverso un'analisi congiunta condotta insieme al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Se dall'analisi congiunta si evince che tale requisito non è giustificato, il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano su opportuni requisiti alla luce dei risultati di un'analisi congiunta.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), il pertinente TSO può richiedere che il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione controlli attivamente lo scambio di potenza reattiva nel punto di connessione a beneficio dell'intero sistema. Il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sul metodo da utilizzare per eseguire detto controllo, al fine di garantire alle due parti il livello adeguato di sicurezza dell'approvvigionamento. La motivazione include una tabella di marcia che specifica le tappe e il calendario per conseguire la conformità al requisito.
4. Conformemente al paragrafo 3, il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può richiedere al pertinente TSO di considerare il suo sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione per la gestione della potenza reattiva.
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