Art. 1
Oggetto
In vigore dal 17 ago 2016
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete:
a)
degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
b)
degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
c)
dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi;
d)
delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.
2. Il presente regolamento contribuisce pertanto ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione.
3. Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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